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REPUBBLICA ITALIANA: N. 776/71 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO :
IL TRIBUNALE DI FIRENZE ( Sez .II° ) ~ SETENZA *
composto dai magistrati: in data 5/7/1971
dott. Guiido Accinni Presidente
dott. Fracesco Fumia Giudice
dott. Raffaello Berni Giudice
ha pronunciato la seguente: Dep.in Cancelleria
1! SE N TE N Z A: 26 AGO.1971
nella causa penale 1017/70 R.G.
contro
Benvenuti Lino
Barbieri don Vincenzo
Merinas don Vittorio
Ricciarelli don Pier Giovanni
Fanfani don Renzo
Scremin don Bruno
Furlani Casimira
Consigli Carlo
Protti Daniele Alberto
.......................................................................
FATTO E DIRITTO
Con sentenza istruttoria in data 15.7.1970 gli imputati sopra
generalizzati venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui
in epigrafe .
Il G.I., sulla base del rapporto inviato il 5.1. 1969 dalla Questura di
Firenze alla Procura della Repubblica, riteneva in fatto che sera del
4.1.1969 "dalle ore 21,30 sino circa mezzanotte, si era svolta nella
chiesa parrocchiale del rione Isolotto di Firenze una assemblea alla quale
avevano partecipato numerose persone le quali avevano deciso di
riunirsi nuovamente nella stessa chiesa l'indomani mattina per
impedire la celebrazione delle Messe di orario di quella domenica", che,
secondo quanto riferito dai funzionari di polizia presenti a tale
riunione, nel corso della riunione stessa avevano preso la parola i
laici. Consigli, Protti e Furlani ed i sacerdoti Ricciarelli, Fanfani,
Merinas , Barbieri e Scremin, i quali "rivolti alle persone presenti,
avevano affermato che il giorno successivo sarebbero dovuti tornare in
chiesa ad impedire la celebrazione delle messe"; che "la mattina di quello
stesso giorno, alle
ore 10 - in evidente e puntuale attuazione della deliberazione presa la
sera precedente - erano convenute nella chiesa dell'Isolotto circa
600 persone che avevano impedito la celebrazione delle messe delle
ore 11 e delle ore 12 che avrebbero dovuto essere celebrate dal
delegato dell'Arcivescovo di Firenze Mons. Ernesto Alba", affollando,
secondo quanto era emerso dalle deposizioni assunte, lo spazio
attorno all'altare ed anche parte di questo, ponendo sedie e panche
attorno all'altare, creando con i loro corpi ostacolo a Mons Alba in
modo do da rendergli difficile il passaggio, disturbando con le loro voci
e facendo opera di ostruzionismo---------------------------------------
In ordine al reato di cui alla lettera A) della rubrica ascritto a 410
imputati, in gran parte identificati "sulla scorta dei documenti di
solidarietà recanti numerose sottoscrizioni, presentati all'Autorità
Giudiziaria" il G.I., pur ritenendo acquisite prove più che sufficienti a
carico di tutti, ai fini del rinvio a giudizio, formulava la previsione
che, attraverso il vaglio del dibattimento, si sarebbero accertate
"le singole personali responsabilità distinguendosi le eventuali
varie posizioni dei singoli imputati"---------------------------------------
In ordine al reato di cui alla lettera B) il rinvio a giudizio veniva
giustificato con le seguenti argomentazioni: "In quella riunione (del 4
gennaio 1969) intervennero numerose persone presenti il giorno
successivo nella stessa chiesa e fu concordato -su iniziativa degli
odierni imputati... - quanto fu il giorno dopo attuato. In
particolare. gli imputati Consigli, Protti e Fanfani dissero che il
giorno successivo occorreva si tornasse tutti in chiesa ed impedire
la celebrazione delle Messe; ciò fu confortato dai sacerdoti Merinas,
Scremin, Fanfani, Barbierii e Ricciarelli (cfr. testi Panarello e De
Francisci) .Quanto sopra del resto, risulta dalle registrazioni effettuate
nella circostanza, le cui trascrizioni sono agli atti. Di tutta evidenza e
il dolo egli imputati: essi agirono sapendo di violare la legge. Su di ciò
non vi possono
essere dubbi. La Furlani (c.16 trascrizione e c.43 all.4) affermò di
approvare le proposte del Protti anche sapendo di andare contro la
legge" (f,383 atti
generici). ----------
Al dibattimento il Benvenuti, rimasto solo a rispondere all'imputazione
di cui al capo A) per i suoi precedenti penali ostativi all'amnistia
applicata nella fase degli atti preliminari nei confronti di tutti
gli altri coimputati ha ribadito la sua estraneità al fatto, già affermata
in istruttoria (all.6 f.43) precisando che la dichiarazione allegata
agli atti (ff.199-221 atti generici) era stata da lui sottoscritta
per esprimere la sua solidarietà nei confronti dei membri della
Comunità dell'Isolotto nella quale era stato accolto con spirito fraterno,
nonostante la sua posizione non impegnata sul piano religioso; che,
però in occasione dei fatti avvenuti la mattina del 5 gennaio, si era
trovato a passare in chiesa "nel momento in cui qualcuno aveva
chiesto che si fa,cesse una votazione" per ricercare un sacerdote col
quale doveva parlare "non essendo minimamente interessato a quanto
stava avvenendo in chiesa" (verb.dibatt. a f.49). Gli altri hanno respinto
l'addebito loro contestato al capo B) confermando le dichiarazioni rese
al P.M. in fase istruttoria (ff.135-132-95-98-139-104-149-153). Tutti
hanno spiegato in un dettagliato preambolo le ragioni ideali della
loro adesione alla Comunità dell'Isolotto. ----------------------
E' sembrato giusto consentire la più ampia libertà di parola per due
ragioni: perché l'imputato ha diritto di farsi conoscere dai suoi giudici
affinché siano in grado di valutare nel modo più pieno la sua personalità
e perché il desiderio di comunicazione che i giudicabili manifestavano,
pur contrastando con le esigenze pratiche dell'economia processuale,
appariva chiaramente motivata da una ricchezza interiore che li rendeva
particolarmente sensibili alla sofferenza del processo, esasperando in
loro il bisogno di offrire giustificazioni che non si esaurissero nei
limiti dell'episodio incriminato, ma si estendessero nel quadro di una
visione generale della vita. ---------------------------
Su questa linea di aderenza ad una realtà che non poteva essere costretta
in rigidi schemi, il P M. ha impostato la sua collaborazione all'indagine
dibattimentale ed ha iniziato la sua requisitoria ravvisando nelle parola
degli imputati l'eco di "una comunità intera impegnata nella ricerca di
una linea di condotta dove sottostante era una problematica, una
esperienza di vita religiosa condivisa con partecipazione".
Il P.M. ha chiesto l'assoluzione con formula piena del Benvenuti in base
alle risultanze emerse la dibattimento, essendo stato confermato per
testimonianza di don Mazzi (verb.dibatt. a f.87) che l'imputato, ottenuta
in comodato una stanza nella canonica attigua alla chiesa (di ciò la
difesa ha fornito anche prova documentale: verb.dibatt. aff.50-52-54)
usava la chiesa come passaggio per recarsi nella piazza dell'Isolotto dove
erano i servizi più importanti. Il Benvenuti si trovò dunque
occasionalmente in chiesa intorno alle ore 11 del 5 gennaio 1969, ed
essendo "non interessato ai problemi intraecclesiali" (v. don Mazzi
a f.87 retro del verb. dibatt.) può ritenersi che sia rimasto estraneo
alla manifestazione che in quel momento era in corso. Egli deve essere
dunque assolto per non aver commesso il fatto.-------------------------------
La richiesta del P.M. di assoluzione con formula piena dei sacerdoti
don Barbieri, don Merinas, don Ricciarelli, don Fanfani e don Scremin,
motivata sulla base di una più attenta lettura della trascrizione allegata
al fascicolo degli atti generici, della registrazione dei loro interventi
nell'assemblea del 4 gennaio (per don Barbieri a f.167-168; per don
Merinas a f.196; per don Ricciarelli a f.175; per don Fanfani a f 169; per
don Scremin a f.176) rende superfluo un esame particolareggiato
delle singole posizioni. Gli interventi predetti risultano svolti su un
piano strettamente religioso ed intesi fondamentalmente a recare un
consenso alle scelte di fondo che avevano caratterizzato l'azione e le
iniziative sociali della Comunità, senza impegno nella trattazione
dei problemi specifici che quella sera erano in discussione.---------------------------------
Don Merinas ha sostenuto che la registrazione del suo intervento,
occasionato da alcuni concetti espressi prima da don Tozzi, non era
stata trascritta fedelmente. Infatti, ascoltata direttamente in udienza,
la registrazione è risultata inesattamente trascritta nel punto in cui
figura la frase "esprimerei la mia ammirazione per la proposta che avete
fatto prima"; mentre la frase effettivamente pronunciata è la
seguente:
"Esprimerei la mia ammirazione per il sacerdote che ha parlato prima" e
cioè per don Tozzi il quale, secondo don Merinas, aveva dimostrato
del coraggio prendendo la parola in quell'assemblea che non poteva
essergli favorevole rappresentando egli le ragioni della Curia (v.verb.dibatt.
a f.65). La frase alterata era stata, infatti, secondo l'originaria
interpretazione accusatoria, riferita ad una "proposta" che il Protti
avrebbe fatta nel corso del suo intervento, di impedire la
celebrazione delle messe del giorno successivo.
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L'estensore della presente motivazione presiedette, dal 20 gennaio al 3
febbraio 1971, un processo in Corte d'Assise a carico di Bossoli Giuseppe
ed altri giovani, imputati di gravi reati (n.29/68 R.G. Assise.
In quel processo il Protti comparve come testimone e dalla sua deposizione
risultò che egli, volontariamente ed in modo efficace, aveva
collaborato al trattamento rieducativo che gli operatori penitenziari
stavano svolgendo nei confronti di quegli imputati allora detenuti. Il
Protti, che ha esposto al dibattimento le linee essenziali della sua
esperienza presso la Comunità dell'Isolotto ("Ero stato profondamente
trasformato dal trauma psicologico, religioso e sociale che avvenimenti
come il Concilio Vaticano II e il Pontificato di Giovanni XXIII avevano !
prodotto") appartiene alla schiera, per fortuna non esigua, di giovani,
culturalmente preparati che intendono verificare sul piano operativo, con
sacrificio personale e con spirito costruttivo, la validità delle proprie
idee. Il suo discorso, dettato da un siffatto entusiasmo, non poteva non
rappresentare, rispetto agli altri interventi, la tendenza più spinta e
non poteva non trovare risonanza, per affinità di temperamento, nel
discorso della Furlani ed in quello conclusivo del Consigli.
Si trattava, però, di un attivismo orientato in una direzione ideale e
religiosa, ispirato alla non violenza. La preoccupazione dominante era
quella di non prestarsi a possibili provocazioni da parte di persone
estranee ed ostili alla Comunità, della cui presenza nelle domeniche
precedenti (confermata dagli accertamenti dibattimentali) lo stesso mons.
Alba aveva avuto notizia (f.43 retro atti generici). L'ansia persecutiva
che si era diffusa nella Comunità spiega il tono drammatico
di quella assemblea, una delle tante che all'Isolotto solitamente si
tenevano per dibattere democraticamente problemi religiosi, sociali
eculturali, come e emerso da numerose testimonianze. ---------------------
La frase sulla quale si fonda l'incriminazione del Protti e che ha sciato
dubbioso il P.M., è la seguente: "lo non mi sento affatto neanche di
lasciare che questa Messa di domani venga detta" (f.194 atti gen.).
L'imputato ha rifiutato, forse unicamente per ragioni stilistiche, la
parola "affatto" ed al dibattimento ha dichiarato che egli non aveva
inteso fare una proposta, ma aveva semplicemente invitato gli amici a
ritornare l'indomani per l'assemblea di preghiera, convinto che affluendo
compatti e numerosi si sarebbe potuto scoraggiare qualsiasi provocatore;
ha spiegato che per lui "era implicito che chi fosse venuto a celebrare la
messa, trovandosi di fronte ad una chiara espressione di estraneità ad un
rito che tutti consideravano non evangelico, si sarebbe persuaso
che non era il caso di insistere" (verb.dibatt..ai ff.30-34).
Secondo la definizione correttamente enunciata da uno dei difensori,
l'istigazione è un reato di pura essenza psicologica: una persona ha
maturato nella sua mente il proposito che venga commesso un delitto e
spinge, incita, stimola altri soggetti a commetterlo. L'incitamento - si e
aggiunto - operando nella sfera volitiva di un altro soggetto, deve essere
idoneo a determinare un comportamento delittuoso.------------
Questi elementi non sono presenti nel discorso del Protti, quale risulta
dalla registrazione che in questo processo deve avere valore probatorio
preminente. La frase del Protti non ha neppure i connotati di una
proposta: è l'espressione di un desiderio ("io non mi sentirei neanche di
lasciare che questa Messa di domani venga detta").
Il problema di diritto può essere dunque risolto con la autorità della
dottrina più tradizionale secondo la quale "quando l'istigazione riguarda
l'avvenire, deve risultare che si tratta veramente di un eccitamento
esplicito o implicito a commettere un reato e non semplicemente della
manifestazione di un desiderio".
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La posizione di moderatore, e quindi sostanzialmente ricettiva, del
Consigli, è logicamente collegata a quella del Protti e degli altri. La
Furlani, che si è distinta per la sua vivacità polemica e per il fervore
con cui ha esposto i principi ai quali la Comunità si ispira; h potuto
dimostrare che la frase trascritta ("anche sapendo che andiamo contro la
legge": f.196) non fu da lei pronunciata. Dal controllo diretto della
registrazione è risultato che le parole effettivamente dette furono le
seguenti: "anche sapendo che andiamo incontro a dei rischi"; per cui,
anche sulla base di altre rettifiche ("io approvo l'ultima proposta che è
stata fatta e vi dico che fino ad ora ero perplessa proprio perché sono
convinta anch'io di non potere fare violenza, perché credo nel
Vangelo"..."sarei anche disposta per dieci anni ad andare avanti ed
indietro, qui dicono la messa e noi si esce, pur di non provocare
violenza" verb.dibatt:f.63 retro) il discorso della Furlani ha rivelato un
contenuto di pensiero antitetico all'istigazione ("..se ci percuotono una
guancia diamo anche l'altra e vediamo fino a che punto arrivano": f.195).
La frase rettificata ("anche sapendo che andiamo incontro a dei rischi") è
sembrata al P.M. polivalente e tale da giustificare la formula dubitativa.
Ma il linguaggio dell'istigatore non può essere polivalente: perché sia
idoneo deve essere preciso e privo di ambiguità.
Come è apparso chiaro anche attraverso la deposizione dei verbalizzanti,
la valutazione degli interventi svolti nel corso dell'assemblea del 4
gennaio e stata influenzata negativamente dagli avvenimenti della mattina
successiva, non essendosi tenuto conto delle cause sopravvenute che
diedero a quei fatti uno svolgimento diverso dal previsto.
Il Tribunale, consapevole dei propri limiti che gli impediscono di
occuparsi di teologia e di "problemi intraecclesiali", ritiene che non vi
sia altro da aggiungere.
L'eccezione di incostituzionalità proposta in via subordinata dal
difensore di don Merinas, in relazione all'art.405 c.p., è superata dalla
assoluzione con formula piena alla quale si deve pervenire nei confronti
di tutti gli imputati.
P. Q. M.
Visto l'art.479 c.p.p.
ASSOLVE
Barbieri don Vincenzo, Merinas don Vittorio, Ricciarelli don Pier
Giovanni, Fanfani don Renzo, Scremin don Bruno, Furlani Casimira, Consigli
Carlo e Protti Daniele Alberto dall'imputazione loro ascritta al capo B)
PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE. -
ASSOLVE
Benvenuti Lino dall'imputazione ascrittagli al capo A) per non avere
commesso il fatto.
Firenze, 5/7/1971
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